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 Leggi e Decreti: Monovra Estate 2008 - Decreto Legge 112/2008

Leggi Decreti NormativeCon la presente si allega il file contenente le novità più importanti
del decreto legge 112/2008, convertito in legge.
Informazioni da
Studio tributario Mantero e Pucci
Via Prà 28/4 - Genova
Passo I. Frugoni 4/8 - Genova
Telefoni: 010 667064 - 010 6973787
Fax 010 6973787
e-mail: info@studiomanteropucci.it


Oggetto: Legge n. 133 del 6 agosto 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
Con la presente Vi elenchiamo, in sintesi e in ordine alfabetico, le novità più importanti del Decreto Legge n. 112 /2008 convertito in legge (cosiddetta manovra d'estate). Accesso agli elenchi dei contribuenti (articolo 42). Nuove disposizioni in materia di accesso agli elenchi dei contribuenti. Confermato il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio dell'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati. Ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Ribadita l'esenzione dai tributi speciali per l'accesso agli elenchi. Arriva una sorta di sanatoria per la già avvenuta pubblicazione dei redditi dei contribuenti: l'accesso agli elenchi dei contribuenti concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (25 giugno 2008), anche con riferimento a quelli già pubblicati, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.
Adempimenti formali nel rapporto di lavoro (articoli 39 e 40). Misure di semplificazione degli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Prevista l'istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Disposizioni in materia di tenuta dei libri e dei documenti del personale dipendente. Modificata la disciplina delle informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione. Modifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Modifiche alla disciplina di comunicazione e di collocamento in caso di assunzione di disabili. Norme sull'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro della gente di mare.
Agenzia delle entrate ed Equitalia (articolo 83, comma 28-septies). La norma precisa i poteri dell'Agenzia delle entrate, titolare delle funzioni della riscossione, sulla società Equitalia Spa, tramite cui tali funzioni sono esercitate. La norma attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di svolgere attività di coordinamento su Equitalia Spa, approvandone preventivamente le sedute del consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni da assumere in consiglio stesso. L'Agenzia si impegna a fornire al ministro dell'Economia e delle finanze, ai fini della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'attività di riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta da Riscossione Spa, gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento.
Apprendistato (articolo 23). Rivista la disciplina dell'apprendistato. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può essere superiore a sei anni. Eliminato, Dunque, il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina precedente. Le parti sociali sono libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Nell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione si può essere assunti per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Assegni, contanti e conti correnti (articolo 32). Elevata da 5mila a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi" (senza la clausola di non trasferibilità). Soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante. Resta invece l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera. Cancellata la cosiddetta tracciabilità dei professionisti con la soppressione dell'obbligo per i lavoratori autonomi e i professionisti di tenere un conto corrente bancario o postale per l'esercizio dell'attività professionale.
Assegno sociale (articolo 20, comma 10). Dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale sarà corrisposto agli aventi diritto a patto che abbiano soggiornato o legalmente in Italia in via continuativa e per almeno 10 anni, conseguendo un reddito pari almeno all'importo dell'assegno sociale. (La norma sarà modificata dall'Esecutivo). Il maxiemendamento al Senato ha cancellato il riferimento all'obbligo lavorativo.
Assenze per malattia e permessi retribuiti nella Pubblica amministrazione (articolo 71). Nuova disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e di permesso retribuito per i dipendenti pubblici. Corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Più rigorosa l'attività di controllo dell'assenza: obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere esclusivamente a una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Effettuazione del controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno. Nuove fasce di reperibilità per il lavoratore: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 104/1992.
Autotrasporto (articolo 83-bis, commi da 1 a 16 e da 23 a 31). Disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; viene fissato in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse. Lee disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno. Disciplinato il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota parte finalizzata: alla formazione professionale degli addetti al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale; alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle trasferte. Infine, è confermata la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti con nuovi meno inquinanti. Disposizioni sull'utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto diretti a ridurre i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.
Beni sequestrati e confiscati (articolo 61, commi 23-26). Disposizioni per l'impiego di beni sequestrati e confiscati. Viene abrogato il Fondo per la legalità e istituito un unico fondo dove confluiranno le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, le somme derivanti sa sanzioni amministrative e i proventi dei beni confiscati. La gestione delle risorse potrà essere affidata a una società posseduta da Equitalia spa.
Cancellazione della causa dal ruolo (articoli 50 e 56). Alla mancata comparizione alla nuova udienza consegue l'obbligo del giudice non solo di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche di dichiarare l'estinzione del processo, senza possibilità di riassunzione. La disposizione sulla mancata comparizione delle parti si applica esclusivamente ai giudizi instaurati alla data dell'entrata in vigore del decreto (27 giugno 2008).
Carta d'identità (articolo 31). Prolungata da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità. L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Ai comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo. Le carte d'identità, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
Certificazioni e prestazioni sanitarie (articolo 37, comma 1). Demandata a un decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni- province autonome-città e autonomie locali, l'individuazione delle norme da abrogare, al fine di ridurre gli adempimenti formali, a carico di cittadini ed imprese, in materia di pratiche sanitarie, "ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro".
Cinque per mille e otto per mille (articolo 63-bis). Estesa all'anno finanziario 2009 (con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008) la disciplina relativa alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef. Introdotte modifiche rispetto alle misure per l'anno finanziario 2008. Viene mantenuto fermo il meccanismo dell'8 per mille, disciplinato dalla legge 222/1985.
Class-action (articolo 36, comma 1). Prorogata fino al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. La proroga è motivata con la necessità della messa a punto di strumenti normativi adatti a estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.
Collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione (articolo 46). Precisati i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento dell'incarico: la particolare e comprovata specializzazione non deve essere necessariamente di natura universitaria. Deroghe al requisito della formazione universitaria per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali. Norme più stringenti per il conferimento di incarichi esterni. Prevista una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica (articolo 51). Nell'ambito del processo civile le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate per via telematica all'indirizzo e-mail fornito da difensori e consulenti. Il ministro della Giustizia adotterà uno o più decreti con i quali definire la data di decorrenza e le modalità adottate.
Concessionari dell'accertamento e della riscossione (articolo 83, comma 28-sexies). Norma di carattere transitorio in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'articolo 1, comma 225, della Finanziaria per il 2008 (prevede che gli enti locali e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli che le banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria).

Contenzioso tributario (articolo 55). Disposizioni per l'accelerazione del processo tributario e organizzazione della Commissione tributaria centrale. Previsto uno specifico meccanismo di estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale. L'estinzione opera sui processi pendenti innanzi alla Commissione centrale alla data del 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 244/2007) promossi dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione al momento dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. Previsto il blocco della nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale, con eventuale integrazione delle sezioni tramite i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Contratti occasionali di tipo accessorio (articolo 22). Modificata la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, con lo scopo di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. Semplificata la tipologia di prestazioni di lavoro accessorio, confermandone l'utilizzo per attività di natura occasionale rese a favore dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole a carattere stagionale - riguardo a queste ultime, la norma fino ad ora vigente faceva riferimento, invece, solo all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario. La norma amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (in tal modo, viene ripresa l'idea dei tirocini estivi); le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Rientrano nell'istituto in esame le attività agricole a carattere stagionale se svolte da pensionati, o da giovani rientranti nella fattispecie sopra menzionata, o se svolte in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7mila euro.
Contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 21). Novellato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ora viene precisato che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro ("quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico"). Per alcune violazioni della disciplina del contratto a termine il principio di trasformazione del medesimo contratto a tempo indeterminato è sostituito dall'obbligo di pagamento di una indennità. In caso di violazione delle norme sui contratti a termine, il datore di lavoro ha l'obbligo di indennizzare il lavoratore con una cifra compresa tra un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione. Il datore di lavoro non é più tenuto all'assunzione del precario. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le nuove disposizioni si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il maxi-emendamento al Senato ha precisato che solo per il contenzioso aperto l'indennizzo esclude l'obbligo di assunzione.
Controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione (articolo 30). Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno a oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.
Controlli Agenzia delle entrate (articolo 83, comma 3). L'Agenzia delle entrate, nel triennio 2009-2011, realizzerà un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse al fine di incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale. L'incremento deve risultare pari ad almeno il 10% rispetto alla capacità impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008.

Controlli Inps e Agenzia delle entrate (articolo 83, commi 1 e 2). Predisposizione di piani di controllo da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti, ai fini fiscali, da meno di 5 anni. Inps e Agenzia delle Entrate attivino uno scambio telematico mensile delle posizioni dei titolari di partita Iva e dei percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
Cooperative (articolo 82, comma 27). Elevata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti (ossia i prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Dpr 601/1073).
Cooperative a mutualità prevalente (articolo 82, commi 25 e 26). Obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente a destinare il 5% dell'utile annuale netto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal provvedimento in esame.
Cooperative di consumo e consorzi (articolo 82, commi 28 e 29). Elevata dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.
Cumulo fra pensione e redditi di lavoro (articolo 19). Dal 1° gennaio 2009 integrale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Riforma della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo, uniformandola a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.
Depositi dormienti (articolo 61, comma 27). Una quota del fondo alimentato dagli importi di conti correnti e rapporti bancari dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario sarà destinata all'acquisto di beni e servizi in favore dei cittadini residenti in condizioni di disagio economico.
Elenco clienti fornitori (articolo 33, comma 3). Abrogate le disposizioni contenute nei commi 4-bis e 6 dell'articolo 8-bis del regolamento che disciplina la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva (Dpr 322/1998), in materia di comunicazione dei dati ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto mediante gli elenchi dei clienti e dei fornitori.
Enti cooperativi (articolo 82, comma 29-bis). Il maxiemendamento del Senato ha cancellato il comma 29-bis che prevedeva l'esclusione dalla revisione necessaria per certificare il possesso dei requisiti mutualistici dei soli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, che abbiano un volume d'affari superiore a un milione di euro. Per tutte le cooperative, dunque, tornano revisioni e controlli degli enti di categoria.
Evasione fiscale ed estero-residenze fittizie (articolo 83, commi 16 e 17). Norme per il contrasto all'evasione derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche. I comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), devono confermare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale, che il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all'Aire, l'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate.
Evasione fiscale e partecipazione dei Comuni (articolo 83, comma 4). In tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale il ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, fornisce con cadenza semestrale ai comuni, anche tramite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito.

Fondi di investimento immobiliari familiari (articolo 82, commi da 17 a 22). Modifiche alla disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare: istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all'1% sui fondi comuni di investimento immobiliari c.d. familiari; aumento dal 12,50% al 20% dell'aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo comune di investimento immobiliare; attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliari chiusi e siano controllati, direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 81, commi 29 e 30). Istituito un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Il finanziamento del Fondo avverrà tramite le somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione da soggetti iscritti a ruolo, le somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea incompatibile con il mercato comune, dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente, con trasferimenti dal bilancio dello Stato e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da chiunque, comprese società ed enti operanti nel comparto energetico.
Frodi in materia di Iva (articolo 83, commi da 5 a 7). Incremento della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell'Iva, nazionali e comunitarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. L'incremento dovrà realizzarsi anche tramite l'orientamento delle funzioni e delle strutture dei suddetti soggetti istituzionali, il quale dovrà essere finalizzato ad assicurare: l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; la definizione di apposite metodologie di contrasto; la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni; il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
Garanzie per la rateazione degli importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23). Disposizioni in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo inerenti le imposte sui redditi. Eliminato l'obbligo di prestazione di garanzia per l'ottenimento del beneficio della rateazione del debito iscritto a ruolo per somme superiori a 50mila euro. Modificato il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata, disponendo che esso corrisponda al giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, in luogo dell'ultimo giorno di ciascun mese. Viene abrogata la norma che disciplina le conseguenze della decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, in relazione alla garanzia prestata da terzi, ma il provvedimento sancisce che le disposizioni abrogate continuino a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (25 giugno 2008).
Gazzetta Ufficiale (articolo 27). Nell'ambito delle misure taglia-carta nelle pubbliche amministrazioni l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.
Immigrazione (articolo 37, comma 2). Modificato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero": si applica agli stranieri cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui ciò sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario. Finora l'applicazione del testo unico ai cittadini comunitari era disposta limitatamente alle eventuali norme a loro più favorevoli.
Imposta di registro sui contratti di locazione immobiliare (articolo 82, commi 14 e 15). Viene estesa l'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso e in misura proporzionale alle locazioni immobiliari poste in essere nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di società consortili e cooperative con funzioni consortili.
Impresa in un giorno (articolo 38). Semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (Dpr 447/1998).

Impronte digitali (articolo 31). Le carte d'identità, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Prolungata da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità. L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Ai comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo.
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (articolo 47). Misure per rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti di cumulo per i pubblici dipendenti.
Indennità di malattia, assicurazione contro la disoccupazione e assegno sociale (articolo 20). Interpretazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 138/1943: i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Inps dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto. Restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente: la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai. La disposizione è diretta a estendere l'assicurazione per la maternità e la malattia (limitatamente ai soli lavoratori con qualifica di operai) ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto attualmente escluse dall'obbligo di assicurazione. Norme in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi. Dal 1° gennaio 2009 l'assegno sociale sarà corrisposto agli aventi diritto a patto che abbiano soggiornato e lavorato legalmente in Italia in via continuativa e per almeno 10 anni, conseguendo un reddito pari almeno all'importo dell'assegno sociale. (La norma sarà modificata dall'Esecutivo).
Installazione degli impianti all'interno degli edifici (articolo 35). Prevista la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici. La semplificazione è rimessa a uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la Semplificazione, da adottare entro il 31 dicembre 2008.
Iva sulle prestazioni alberghiere (articolo 83, commi da 29-bis a 28-quinquies). Soppressa la limitazione al diritto di detrazione dell'Iva prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione. Dunque l'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande diviene detraibile. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Introdotta una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell'ambito delle disposizioni del Tuir che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. La norma si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (ossia dal 2009 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).
Libri scolastici (articolo 15). Nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, con una disciplina finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie, a partire dall'anno scolastico 2008-2009. A partire dal primo anno scolastico successivo a quello in corso (ossia dall'anno scolastico 2008/2009), preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet. L'accesso a tali testi da parte degli studenti avviene gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente (ci sono ragazzi che hanno diritto alla gratuità dei testi). A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da Internet e mista (cartacea e digitale). Disposizioni sull'adozione di strumenti didattici per soggetti diversamente abili. Un decreto Istruzione individuerà le caratteristiche tecniche dei libri nella versione cartacea, anche per contenerne il peso, le caratteristiche tecniche nelle versioni on line e mista e il prezzo dei libri nella scuola primaria e i tetti per la secondaria.
Orario di lavoro (articolo 41). Modifiche alla disciplina generale in materia di orario di lavoro. Nuova definizione del lavoratore notturno: è lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva, purché comunque per almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero. Definizione di lavoratore mobile (qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi). Esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 66/2003 anche gli addetti ai servizi di vigilanza privata. Il riposo giornaliero non deve necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Sui riposi settimanali si dispone che il previsto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Novità sulle deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale: in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva nazionale, le disposizioni del Dlgs 66/2003 possono, per il settore privato, essere derogate a opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali), stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Novità sul sistema sanzionatorio per la violazione di norma del Dlgs n. 66. Esclusa l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell'orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale. Novità per i dirigenti di enti e aziende del Ssn. Il maxiemendamento ha corretto i riferimenti errati al Dlgs dell'8 aprile 2003 che per errore cancellava la sanzione al datore di lavoro che negava il riposo settimanale al dipendente.
Pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo (articolo 83, commi 21 e 22). Disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo. Se il soggetto passivo ha versato somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offrirà la restituzione mediante una comunicazione relativa alle modalità di restituzione dell'eccedenza. Nel caso in cui trascorrano tre mesi dalla notifica senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione, l'agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato. Se l'eccedenza del versamento è inferiore a 50 euro, il termine per il riversamento all'ente creditore o all'entrata del bilancio dello Stato è di tre mesi dalla data del pagamento in eccesso; in tal caso, non è prevista alcuna forma di comunicazione al debitore. In ogni caso, una quota pari al 15% dell'eccedenza affluisce a una apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
Pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 83, comma 23-bis). I pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi dal contante (autorizzati da apposito decreto ministeriale) sono considerati omessi in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o, comunque, non pagabile; in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.
Permesso di guida (articolo 80. comma 5). Gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito delle procedure di rinnovo, ai titolari di patente di guida speciale in fase di rinnovo della stessa. Il permesso di guida provvisorio consente al conducente di continuare a guidare nei casi in cui la procedura di rinnovo della patente sia ancora in corso alla data di scadenza della patente stessa.
Piano casa (articolo 11). Avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera Cipe, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Destinatari dell'intervento i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; le giovani coppie a basso reddito; gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; gli studenti fuori sede; i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; altri soggetti in possesso dei requisiti (articolo 1 della legge 9/2007); gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 nella regione. Prevista la costruzione di nuovi alloggi e il recupero del patrimonio abitativo esistente.
Piano straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico (articolo 83, commi da 8 a 15). Disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la Sogei. Esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
Prezzi (articolo 5). Modificata la normativa in materia di sorveglianza sui prezzi. Ridefinizione delle funzioni di Mister Prezzi: possibilità per il Garante per la sorveglianza dei prezzi di svolgere indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi, anche con l'ausilio della Gdf; possibilità di convocare imprese e associazioni di categoria per verificare i livelli dei prezzi di beni e servizi di largo consumo. Ridefinite le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati dell'attività del Garante.

Rapporti tributari (articolo 83, commi da 18 a 18-quater). Semplificazione nella gestione dei rapporti tributari. Ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di accertamenti parziali. L'adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.
Rete di distribuzione dei carburanti (articolo 83-bis, commi da 17 a 22). Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Fra le altre è vietata la subordinazione dell'attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all'offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area, con il fine di garantire la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di corretto e uniforme funzionamento del mercato.
Ricongiungimenti familiari (articolo 1-bis). I termini previsti per l'emanazione dei due Dlgs di recepimento della direttiva sui ricongiungimenti familiari e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla libera circolazione dei cittadini Ue e dei loro familiari andavano emanati entro Ferragosto e ottobre del 2008. Con il maxiemendamento del Senato i termini previsti slittano di 3 mesi.
Social card (articolo 81, commi da 32 a 38-bis). Istituita la carta per gli acquisti per le fasce deboli della popolazione in stato di particolare bisogno a causa delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo della fornitura di gas da privati. Viene concessa su richiesta in favore dei soli residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico. Previste iniziative di comunicazione per informare i cittadini
Start up (articolo 3). Ampliato l'ambito di esenzione dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché dagli enti e associazioni non commerciali.
Studi di settore (articolo 33, commi 1 e 2). Anticipato il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale per consentire il loro utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale. Gli studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel quale gli studi di settore stessi entrano in vigore. A decorrere dal 2009, è anticipato dal 31 marzo dell'anno successivo al 30 settembre del medesimo anno il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per poter trovare applicazione. Inoltre, limitatamente all'anno 2008, il termine viene anticipato dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008.
Studi di settore (articolo 83, commi 19 e 20). Dal 1° 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Sarà richiesto il preventivo parere delle associazioni professionali e di categoria.
Taglia-carta (articolo 27). Dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, viene sostituita da documenti informatici. In particolare, l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.


Ticket sanitari (articolo 61, commi da 19 a 21). Per gli anni dal 2009 al 2011 non troverà applicazione la partecipazione alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Via, dunque, il ticket da 10 euro a carico dei non esenti.
Trasferimento della partecipazione in una società a responsabilità limitata (articolo 36, comma 1-bis). L'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Trattamento dei dati personali (articolo 29). Semplificazione degli adempimenti a carico di soggetti che non trattano dati sensibili trattano i soli dati sensibili costituiti: dallo stato di salute o malattia, senza indicazione della diagnosi o dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale dei propri dipendenti e dei propri collaboratori, anche a progetto.
Valore catastale degli immobili messi all'incanto (articolo 83, comma 24). Norma sull'aumento del valore catastale per gli immobili messi all'incanto.

Per maggiori informazioni Vi preghiamo di mettervi in contatto tempestivamente con il nostro studio. Sperando di aver fatto cosa gradita, con l'occasione si porgono distinti saluti.
Studio Tributario Mantero e Pucci



























(fonte il sole 24 ore)



 
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