 | Leggi e Decreti: Monovra Estate 2008 - Decreto Legge 112/2008 |
Con la presente si allega il file contenente le novità più importanti
del decreto legge 112/2008, convertito in legge.
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Oggetto:
Legge
n. 133 del 6 agosto 2008 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria).
Con
la presente Vi elenchiamo, in sintesi e in ordine alfabetico, le
novità più importanti del Decreto Legge n. 112 /2008
convertito in legge (cosiddetta manovra d'estate).
Accesso
agli elenchi dei contribuenti (articolo 42).
Nuove
disposizioni in materia di accesso agli elenchi dei contribuenti.
Confermato il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia
presso lo stesso ufficio dell'Agenzia delle entrate, sia presso i
comuni interessati. Ammessa la visione e l'estrazione di copia degli
elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi. Ribadita l'esenzione dai
tributi speciali per l'accesso agli elenchi. Arriva una sorta di
sanatoria per la già avvenuta pubblicazione dei redditi dei
contribuenti: l'accesso agli elenchi dei contribuenti concernenti i
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 e
comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legge in
esame (25 giugno 2008), anche con riferimento a quelli già
pubblicati, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo
delle reti di comunicazione elettronica.
Adempimenti
formali nel rapporto di lavoro (articoli 39 e 40).
Misure
di semplificazione degli adempimenti obbligatori di natura formale
nella gestione dei rapporti di lavoro. Prevista l'istituzione del
libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di
lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa
precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il
libro paga. Disposizioni in materia di tenuta dei libri e dei
documenti del personale dipendente. Modificata la disciplina delle
informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a
fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione. Modifiche in materia
di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto. Modifiche alla disciplina di
comunicazione e di collocamento in caso di assunzione di disabili.
Norme sull'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro della
gente di mare.
Agenzia
delle entrate ed Equitalia (articolo 83, comma 28-septies).
La
norma precisa i poteri dell'Agenzia delle entrate, titolare delle
funzioni della riscossione, sulla società Equitalia Spa,
tramite cui tali funzioni sono esercitate. La norma attribuisce
all'Agenzia delle entrate il compito di svolgere attività di
coordinamento su Equitalia Spa, approvandone preventivamente le
sedute del consiglio di amministrazione, nonché le
deliberazioni da assumere in consiglio stesso. L'Agenzia si impegna a
fornire al ministro dell'Economia e delle finanze, ai fini della
relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'attività di
riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull'efficacia e
sull'efficienza dell'attività svolta da Riscossione Spa, gli
elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di
coordinamento.
Apprendistato
(articolo 23).
Rivista
la disciplina dell'apprendistato. La durata del contratto di
apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi
stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
regionale, non può essere superiore a sei anni. Eliminato,
Dunque, il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla
disciplina precedente. Le parti sociali sono libere di determinare
una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o
alle caratteristiche del percorso formativo. Nell'apprendistato per
il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta
formazione si può essere assunti per conseguimento di un
titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di
titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica
superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29
anni. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è
rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre
istituzioni formative.
Assegni,
contanti e conti correnti (articolo 32).
Elevata
da 5mila a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante
e degli assegni "liberi" (senza la clausola di non
trasferibilità). Soppressa la disposizione che prevedeva, per
ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante. Resta
invece l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno
circolare o postale rilasciato in forma libera. Cancellata la
cosiddetta tracciabilità dei professionisti con la
soppressione dell'obbligo per i lavoratori autonomi e i
professionisti di tenere un conto corrente bancario o postale per
l'esercizio dell'attività professionale.
Assegno
sociale (articolo 20, comma 10).
Dal
1° gennaio 2009 l'assegno sociale sarà corrisposto agli
aventi diritto a patto che abbiano soggiornato o legalmente in Italia
in via continuativa e per almeno 10 anni, conseguendo un reddito pari
almeno all'importo dell'assegno sociale. (La norma sarà
modificata dall'Esecutivo). Il maxiemendamento al Senato ha
cancellato il riferimento all'obbligo lavorativo.
Assenze
per malattia e permessi retribuiti nella Pubblica amministrazione
(articolo 71).
Nuova
disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e di permesso
retribuito per i dipendenti pubblici. Corresponsione ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per
malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del
solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere
fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento
accessorio. Più rigorosa l'attività di controllo
dell'assenza: obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere
esclusivamente a una struttura sanitaria pubblica per il rilascio
della certificazione medica. Effettuazione del controllo della
sussistenza della malattia del dipendente da parte
dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un
solo giorno. Nuove fasce di reperibilità per il lavoratore:
dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni,
compresi i non lavorativi e i festivi. Non assimilazione delle
assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità,
compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per
lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all'articolo 33, comma 6, della legge 104/1992.
Autotrasporto
(articolo 83-bis, commi da 1 a 16 e da 23 a 31).
Disposizioni
per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di
trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal
momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del
corrispettivo; viene fissato in 30 giorni il termine di pagamento
delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse. Lee
disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno
soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno. Disciplinato
il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per
l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della
quota parte finalizzata: alla formazione professionale degli addetti
al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione
imprenditoriale; alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni
straordinarie ed alle trasferte. Infine, è confermata la
destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti con nuovi
meno inquinanti. Disposizioni sull'utilizzo del fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto diretti a
ridurre i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.
Beni
sequestrati e confiscati (articolo 61, commi 23-26).
Disposizioni
per l'impiego di beni sequestrati e confiscati. Viene abrogato il
Fondo per la legalità e istituito un unico fondo dove
confluiranno le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali
o per l'applicazione di misure di prevenzione, le somme derivanti sa
sanzioni amministrative e i proventi dei beni confiscati. La gestione
delle risorse potrà essere affidata a una società
posseduta da Equitalia spa.
Cancellazione
della causa dal ruolo (articoli 50 e 56).
Alla
mancata comparizione alla nuova udienza consegue l'obbligo del
giudice non solo di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo,
ma anche di dichiarare l'estinzione del processo, senza possibilità
di riassunzione. La disposizione sulla mancata comparizione delle
parti si applica esclusivamente ai giudizi instaurati alla data
dell'entrata in vigore del decreto (27 giugno 2008).
Carta
d'identità (articolo 31).
Prolungata
da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità.
L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità
in corso di validità alla data di entrata in vigore del
decreto in esame. Ai comuni l'obbligo di informare i titolari della
carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini
del rinnovo. Le carte d'identità, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, debbano essere munite, oltre che della fotografia,
anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
Certificazioni
e prestazioni sanitarie (articolo 37, comma 1).
Demandata
a un decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali, emanato di concerto con il ministro per la Semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata
Stato-regioni- province autonome-città e autonomie locali,
l'individuazione delle norme da abrogare, al fine di ridurre gli
adempimenti formali, a carico di cittadini ed imprese, in materia di
pratiche sanitarie, "ferme restando comunque le disposizioni
vigenti in tema di sicurezza sul lavoro".
Cinque
per mille e otto per mille (articolo 63-bis).
Estesa
all'anno finanziario 2009 (con riferimento alle dichiarazioni dei
redditi relative al periodo di imposta 2008) la disciplina relativa
alla destinazione del 5 per mille dell'Irpef. Introdotte modifiche
rispetto alle misure per l'anno finanziario 2008. Viene mantenuto
fermo il meccanismo dell'8 per mille, disciplinato dalla legge
222/1985.
Class-action
(articolo 36, comma 1).
Prorogata
fino al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina
dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei
consumatori. La proroga è motivata con la necessità
della messa a punto di strumenti normativi adatti a estendere la
tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione
collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.
Collaborazioni
e consulenze nella Pubblica amministrazione (articolo 46).
Precisati
i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per
l'affidamento dell'incarico: la particolare e comprovata
specializzazione non deve essere necessariamente di natura
universitaria. Deroghe al requisito della formazione universitaria
per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino
nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali.
Norme più stringenti per il conferimento di incarichi esterni.
Prevista una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Comunicazioni
e notificazioni per via telematica (articolo 51).
Nell'ambito
del processo civile le notificazioni e le comunicazioni devono essere
effettuate per via telematica all'indirizzo e-mail fornito da
difensori e consulenti. Il ministro della Giustizia adotterà
uno o più decreti con i quali definire la data di decorrenza e
le modalità adottate.
Concessionari
dell'accertamento e della riscossione (articolo 83, comma 28-sexies).
Norma
di carattere transitorio in attesa dell'adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'articolo 1,
comma 225, della Finanziaria per il 2008 (prevede che gli enti locali
e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi
accedano ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli che le
banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari sono tenuti a
comunicare all'Anagrafe tributaria).
Contenzioso
tributario (articolo 55).
Disposizioni
per l'accelerazione del processo tributario e organizzazione della
Commissione tributaria centrale. Previsto uno specifico meccanismo di
estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione
tributaria centrale. L'estinzione opera sui processi pendenti innanzi
alla Commissione centrale alla data del 1° gennaio 2008 (data di
entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 244/2007)
promossi dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per i quali
non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione al momento
dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. Previsto il blocco
della nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale,
con eventuale integrazione delle sezioni tramite i componenti delle
commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.
Contratti
occasionali di tipo accessorio (articolo 22).
Modificata
la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, con
lo scopo di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione. Semplificata la tipologia di
prestazioni di lavoro accessorio, confermandone l'utilizzo per
attività di natura occasionale rese a favore dell'impresa
familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi,
ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti,
dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive,
culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà,
di attività agricole a carattere stagionale - riguardo a
queste ultime, la norma fino ad ora vigente faceva riferimento,
invece, solo all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario. La norma amplia le tipologie di lavoro
accessorio, includendovi: le attività lavorative rese nei
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università
o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (in tal modo, viene
ripresa l'idea dei tirocini estivi); le attività lavorative
rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita
ambulante di stampa quotidiana e periodica. Rientrano nell'istituto
in esame le attività agricole a carattere stagionale se svolte
da pensionati, o da giovani rientranti nella fattispecie sopra
menzionata, o se svolte in favore dei produttori agricoli aventi un
volume di affari annuo non superiore a 7mila euro.
Contratto
di lavoro a tempo determinato (articolo 21).
Novellato
l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 368/2001, ai sensi del quale
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ora viene precisato
che l'apposizione del termine è consentita anche se tali
ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività
del datore di lavoro ("quali il raggiungimento di una certa
data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un
evento specifico"). Per alcune violazioni della disciplina del
contratto a termine il principio di trasformazione del medesimo
contratto a tempo indeterminato è sostituito dall'obbligo di
pagamento di una indennità. In caso di violazione delle norme
sui contratti a termine, il datore di lavoro ha l'obbligo di
indennizzare il lavoratore con una cifra compresa tra un minimo di
2,5 a un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione. Il
datore di lavoro non é più tenuto all'assunzione del
precario. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le nuove
disposizioni si applicano solo ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il
maxi-emendamento al Senato ha precisato che solo per il contenzioso
aperto l'indennizzo esclude l'obbligo di assunzione.
Controlli
amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
(articolo 30).
Per
le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità
rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità
a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici
svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi o le ulteriori attività amministrative di
verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle
autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto
della normativa comunitaria. Le verifiche dei competenti organi
amministrativi hanno a oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione.
Controlli
Agenzia delle entrate (articolo 83, comma 3).
L'Agenzia
delle entrate, nel triennio 2009-2011, realizzerà un piano di
ottimizzazione dell'impiego delle risorse al fine di incrementare la
capacità operativa destinata alle attività di
prevenzione e repressione della evasione fiscale. L'incremento deve
risultare pari ad almeno il 10% rispetto alla capacità
impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008.
Controlli
Inps e Agenzia delle entrate (articolo 83, commi 1 e 2).
Predisposizione
di piani di controllo da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle
entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle
informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore
efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di
natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e
di quelli residenti, ai fini fiscali, da meno di 5 anni. Inps e
Agenzia delle Entrate attivino uno scambio telematico mensile delle
posizioni dei titolari di partita Iva e dei percipienti utili da
contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
Cooperative
(articolo 82, comma 27).
Elevata
dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi
corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai
soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in
relazione ad alcune tipologie di prestiti (ossia i prestiti erogati
alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Dpr 601/1073).
Cooperative
a mutualità prevalente (articolo 82, commi 25 e 26).
Obbligo
per le società cooperative a mutualità prevalente a
destinare il 5% dell'utile annuale netto al Fondo di solidarietà
per i cittadini meno abbienti istituito dal provvedimento in esame.
Cooperative
di consumo e consorzi (articolo 82, commi 28 e 29).
Elevata
dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve
indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito
imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.
Cumulo
fra pensione e redditi di lavoro (articolo 19).
Dal
1° gennaio 2009 integrale cumulabilità delle pensioni di
anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Riforma della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da
lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo,
uniformandola a quella prevista nel regime retributivo e misto, in
considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.
Depositi
dormienti (articolo 61, comma 27).
Una
quota del fondo alimentato dagli importi di conti correnti e rapporti
bancari dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario sarà
destinata all'acquisto di beni e servizi in favore dei cittadini
residenti in condizioni di disagio economico.
Elenco
clienti fornitori (articolo 33, comma 3).
Abrogate
le disposizioni contenute nei commi 4-bis e 6 dell'articolo 8-bis del
regolamento che disciplina la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva (Dpr 322/1998),
in materia
di
comunicazione dei dati ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto
mediante gli elenchi dei clienti e dei fornitori.
Enti
cooperativi (articolo 82, comma 29-bis).
Il
maxiemendamento del Senato ha cancellato il comma 29-bis che
prevedeva l'esclusione dalla revisione necessaria per certificare il
possesso dei requisiti mutualistici dei soli enti cooperativi
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, che abbiano
un volume d'affari superiore a un milione di euro. Per tutte le
cooperative, dunque, tornano revisioni e controlli degli enti di
categoria.
Evasione
fiscale ed estero-residenze fittizie (articolo 83, commi 16 e 17).
Norme
per il contrasto all'evasione derivante dalle estero-residenze
fittizie delle persone fisiche. I comuni, entro i sei mesi successivi
alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (Aire), devono confermare all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale, che il richiedente
abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.
Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all'Aire,
l'effettività della cessazione della residenza nel territorio
nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate.
Evasione
fiscale e partecipazione dei Comuni (articolo 83, comma 4).
In
tema di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
il ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, fornisce con cadenza semestrale ai comuni, anche tramite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), l'elenco delle
iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i
comuni abbiano contribuito.
Fondi
di investimento immobiliari familiari (articolo 82, commi da 17 a
22).
Modifiche
alla disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare:
istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all'1% sui
fondi comuni di investimento immobiliari c.d. familiari; aumento dal
12,50% al 20% dell'aliquota della ritenuta fiscale sui proventi
corrisposti da qualunque tipologia di fondo comune di investimento
immobiliare; attribuzione della qualifica di residente in Italia,
salvo prova contraria, alle società o enti il cui patrimonio
sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento
immobiliari chiusi e siano controllati, direttamente o
indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Fondo
di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 81,
commi 29 e 30).
Istituito
un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Il
finanziamento del Fondo avverrà tramite le somme riscosse in
eccesso dagli agenti della riscossione da soggetti iscritti a ruolo,
le somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato concernente
incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di
riorganizzazione societaria, dichiarato dalla decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione europea incompatibile con
il mercato comune, dalle somme versate dalle cooperative a mutualità
prevalente, con trasferimenti dal bilancio dello Stato e con
versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da chiunque,
comprese società ed enti operanti nel comparto energetico.
Frodi
in materia di Iva (articolo 83, commi da 5 a 7).
Incremento
della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi
dell'Iva, nazionali e comunitarie, da parte dell'Agenzia delle
entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.
L'incremento dovrà realizzarsi anche tramite l'orientamento
delle funzioni e delle strutture dei suddetti soggetti istituzionali,
il quale dovrà essere finalizzato ad assicurare: l'analisi dei
fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; la
definizione di apposite metodologie di contrasto; la realizzazione di
specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni; il
monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
Garanzie
per la rateazione degli importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma
23).
Disposizioni
in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
inerenti le imposte sui redditi. Eliminato l'obbligo di prestazione
di garanzia per l'ottenimento del beneficio della rateazione del
debito iscritto a ruolo per somme superiori a 50mila euro. Modificato
il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata, disponendo
che esso corrisponda al giorno di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di dilazione, in luogo dell'ultimo giorno
di ciascun mese. Viene abrogata la norma che disciplina le
conseguenze della decadenza del contribuente dal beneficio della
dilazione, in relazione alla garanzia prestata da terzi, ma il
provvedimento sancisce che le disposizioni abrogate continuino a
trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in
esame (25 giugno 2008).
Gazzetta
Ufficiale (articolo 27).
Nell'ambito
delle misure taglia-carta nelle pubbliche amministrazioni
l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico
di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi
costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà
sostituito da un abbonamento telematico.
Immigrazione
(articolo 37, comma 2).
Modificato
il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero": si
applica agli stranieri cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea nel solo caso in cui ciò sia previsto da norme di
attuazione del diritto comunitario. Finora l'applicazione del testo
unico ai cittadini comunitari era disposta limitatamente alle
eventuali norme a loro più favorevoli.
Imposta
di registro sui contratti di locazione immobiliare (articolo 82,
commi 14 e 15).
Viene
estesa l'applicazione dell'imposta di registro in termine fisso e in
misura proporzionale alle locazioni immobiliari poste in essere
nell'ambito di gruppi bancari e assicurativi, nonché di
società consortili e cooperative con funzioni consortili.
Impresa
in un giorno (articolo 38).
Semplificazione
delle procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività
imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel
rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello
sportello unico per le attività produttive (Dpr 447/1998).
Impronte
digitali (articolo 31).
Le
carte d'identità, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano
essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte
digitali della persona a cui si riferiscono. Prolungata da 5 a 10
anni il periodo di validità della carta d'identità.
L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità
in corso di validità alla data di entrata in vigore del
decreto in esame. Ai comuni l'obbligo di informare i titolari della
carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini
del rinnovo.
Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi (articolo 47).
Misure
per rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia
di incompatibilità e di limiti di cumulo per i pubblici
dipendenti.
Indennità
di malattia, assicurazione contro la disoccupazione e assegno sociale
(articolo 20).
Interpretazione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 138/1943: i
datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di
malattia, con conseguente esonero dell'Inps dall'erogazione della
predetta indennità, non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione al medesimo Istituto. Restano acquisite alla
gestione previdenziale e conservano la loro efficacia le
contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1°
gennaio 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a
capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente:
la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia
per gli operai. La disposizione è diretta a estendere
l'assicurazione per la maternità e la malattia (limitatamente
ai soli lavoratori con qualifica di operai) ai dipendenti delle
imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali
privatizzate e a capitale misto attualmente escluse dall'obbligo di
assicurazione. Norme in materia di assicurazione contro la
disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle
aziende esercenti pubblici servizi. Dal 1° gennaio 2009 l'assegno
sociale sarà corrisposto agli aventi diritto a patto che
abbiano soggiornato e lavorato legalmente in Italia in via
continuativa e per almeno 10 anni, conseguendo un reddito pari almeno
all'importo dell'assegno sociale. (La norma sarà modificata
dall'Esecutivo).
Installazione
degli impianti all'interno degli edifici (articolo 35).
Prevista
la semplificazione della disciplina per l'installazione degli
impianti all'interno degli edifici. La semplificazione è
rimessa a uno o più decreti del ministro dello Sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per la Semplificazione, da
adottare entro il 31 dicembre 2008.
Iva
sulle prestazioni alberghiere (articolo 83, commi da 29-bis a
28-quinquies).
Soppressa
la limitazione al diritto di detrazione dell'Iva prevista per i
servizi alberghieri e di ristorazione. Dunque l'Iva assolta sulle
prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e
bevande diviene detraibile. La disposizione si applica alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008.
Introdotta una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi,
nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere
e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell'ambito delle
disposizioni del Tuir che disciplinano la determinazione del reddito
di impresa e di lavoro autonomo. La norma si applica a partire dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008
(ossia dal 2009 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con
l'anno solare).
Libri
scolastici (articolo 15).
Nuove
modalità di fruizione dei libri scolastici, con una disciplina
finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie, a
partire dall'anno scolastico 2008-2009. A partire dal primo anno
scolastico successivo a quello in corso (ossia dall'anno scolastico
2008/2009), preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri
di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet.
L'accesso a tali testi da parte degli studenti avviene gratuitamente
o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa
vigente (ci sono ragazzi che hanno diritto alla gratuità dei
testi). A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 i libri di testo
per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di
istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on
line scaricabile da Internet e mista (cartacea e digitale).
Disposizioni sull'adozione di strumenti didattici per soggetti
diversamente abili. Un decreto Istruzione individuerà le
caratteristiche tecniche dei libri nella versione cartacea, anche per
contenerne il peso, le caratteristiche tecniche nelle versioni on
line e mista e il prezzo dei libri nella scuola primaria e i tetti
per la secondaria.
Orario
di lavoro (articolo 41).
Modifiche
alla disciplina generale in materia di orario di lavoro. Nuova
definizione del lavoratore notturno: è lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno
una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla
contrattazione collettiva, purché comunque per almeno 3 ore
del suo tempo di lavoro giornaliero. Definizione di lavoratore mobile
(qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante
o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto
passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi).
Esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 66/2003 anche gli addetti
ai servizi di vigilanza privata. Il riposo giornaliero non deve
necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di
attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Sui
riposi settimanali si dispone che il previsto periodo di riposo
consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore
a 14 giorni. Novità sulle deroghe alla disciplina in materia
di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale: in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione
collettiva nazionale, le disposizioni del Dlgs 66/2003 possono, per
il settore privato, essere derogate a opera dei contratti collettivi
di secondo livello (territoriali o aziendali), stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Novità sul sistema sanzionatorio per la
violazione di norma del Dlgs n. 66. Esclusa l'adozione di
provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per
reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima
dell'orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale.
Novità per i dirigenti di enti e aziende del Ssn. Il
maxiemendamento ha corretto i riferimenti errati al Dlgs dell'8
aprile 2003 che per errore cancellava la sanzione al datore di lavoro
che negava il riposo settimanale al dipendente.
Pagamenti
in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo (articolo 83,
commi 21 e 22).
Disposizioni
in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai
debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo. Se il
soggetto passivo ha versato somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a
quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione,
quest'ultimo ne offrirà la restituzione mediante una
comunicazione relativa alle modalità di restituzione
dell'eccedenza. Nel caso in cui trascorrano tre mesi dalla notifica
senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione,
l'agente della riscossione è tenuto a riversare le somme
eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è
identificato né facilmente identificabile, all'entrata del
bilancio dello Stato. Se l'eccedenza del versamento è
inferiore a 50 euro, il termine per il riversamento all'ente
creditore o all'entrata del bilancio dello Stato è di tre mesi
dalla data del pagamento in eccesso; in tal caso, non è
prevista alcuna forma di comunicazione al debitore. In ogni caso, una
quota pari al 15% dell'eccedenza affluisce a una apposita contabilità
speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi
di giugno e dicembre di ciascun anno.
Pagamento
delle somme iscritte a ruolo (articolo 83, comma 23-bis).
I
pagamenti delle somme iscritte a ruolo effettuati con mezzi diversi
dal contante (autorizzati da apposito decreto ministeriale) sono
considerati omessi in caso di utilizzazione di un assegno, se
l'assegno stesso risulta scoperto o, comunque, non pagabile; in caso
di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta
non fornisce la relativa provvista finanziaria.
Permesso
di guida (articolo 80. comma 5).
Gli
uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un
permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito delle procedure
di rinnovo, ai titolari di patente di guida speciale in fase di
rinnovo della stessa. Il permesso di guida provvisorio consente al
conducente di continuare a guidare nei casi in cui la procedura di
rinnovo della patente sia ancora in corso alla data di scadenza della
patente stessa.
Piano
casa (articolo 11).
Avvio
di un piano nazionale di edilizia abitativa demandato a un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera Cipe, su
proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata. Destinatari dell'intervento i
nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
le giovani coppie a basso reddito; gli anziani in condizioni sociali
o economiche svantaggiate; gli studenti fuori sede; i soggetti
sottoposti a procedure esecutive di rilascio; altri soggetti in
possesso dei requisiti (articolo 1 della legge 9/2007); gli immigrati
regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio
nazionale o da almeno 5 nella regione. Prevista la costruzione di
nuovi alloggi e il recupero del patrimonio abitativo esistente.
Piano
straordinario di controlli finalizzati all'accertamento sintetico
(articolo 83, commi da 8 a 15). Disposizioni
eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di
accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la Sogei.
Esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell'ambito della
programmazione dell'attività di accertamento per il triennio
2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito
delle persone fisiche.
Prezzi
(articolo 5).
Modificata
la normativa in materia di sorveglianza sui prezzi. Ridefinizione
delle funzioni di Mister Prezzi: possibilità per il Garante
per la sorveglianza dei prezzi di svolgere indagini conoscitive
finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati
prodotti e servizi, anche con l'ausilio della Gdf; possibilità
di convocare imprese e associazioni di categoria per verificare i
livelli dei prezzi di beni e servizi di largo consumo. Ridefinite le
modalità di comunicazione al pubblico dei risultati
dell'attività del Garante.
Rapporti
tributari (articolo 83, commi da 18 a 18-quater).
Semplificazione
nella gestione dei rapporti tributari. Ampliata la possibilità
per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento
concordato, permettendo al soggetto passivo dell'obbligazione
tributaria di prestare adesione anche ai verbali di constatazione in
materia di imposte sui redditi e di Iva che consentano l'emissione di
accertamenti parziali. L'adesione del contribuente deve intervenire
entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.
Rete
di distribuzione dei carburanti (articolo 83-bis, commi da 17 a 22).
Razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti. Fra le altre è
vietata la subordinazione dell'attività di installazione ed
esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti alla
chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a
contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti
limitazioni od obblighi relativamente all'offerta di attività
e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area,
con il fine di garantire la piena applicazione delle norme
comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di corretto e
uniforme funzionamento del mercato.
Ricongiungimenti
familiari (articolo 1-bis).
I
termini previsti per l'emanazione dei due Dlgs di recepimento della
direttiva sui ricongiungimenti familiari e direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla libera
circolazione dei cittadini Ue e dei loro familiari andavano emanati
entro Ferragosto e ottobre del 2008. Con il maxiemendamento del
Senato i termini previsti slittano di 3 mesi.
Social
card (articolo 81, commi da 32 a 38-bis).
Istituita
la carta per gli acquisti per le fasce deboli della popolazione in
stato di particolare bisogno a causa delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle
bollette energetiche, nonché il costo della fornitura di gas
da privati. Viene concessa su richiesta in favore dei soli residenti
di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico. Previste iniziative di comunicazione per informare i
cittadini
Start
up (articolo 3).
Ampliato
l'ambito di esenzione dalle imposte dirette delle plusvalenze
realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività
d'impresa o di lavoro autonomo, nonché dagli enti e
associazioni non commerciali.
Studi
di settore (articolo 33, commi 1 e 2).
Anticipato
il termine entro il quale gli studi di settore devono essere
pubblicati in Gazzetta Ufficiale per consentire il loro utilizzo ai
fini dell'accertamento fiscale. Gli studi di settore si applicano a
partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta nel quale
gli studi di settore stessi entrano in vigore. A decorrere dal 2009,
è anticipato dal 31 marzo dell'anno successivo al 30 settembre
del medesimo anno il termine entro il quale gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per poter trovare
applicazione. Inoltre, limitatamente all'anno 2008, il termine viene
anticipato dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2008.
Studi
di settore (articolo 83, commi 19 e 20).
Dal
1° 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base
regionale o comunale. Sarà richiesto il preventivo parere
delle associazioni professionali e di categoria.
Taglia-carta
(articolo 27).
Dal
1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di
documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni
pubbliche, viene sostituita da documenti informatici. In particolare,
l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico
di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi
costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà
sostituito da un abbonamento telematico.
Ticket
sanitari (articolo 61, commi da 19 a 21).
Per
gli anni dal 2009 al 2011 non troverà applicazione la
partecipazione alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale. Via, dunque, il ticket da 10
euro a carico dei non esenti.
Trasferimento
della partecipazione in una società a responsabilità
limitata (articolo 36, comma 1-bis).
L'atto di trasferimento della partecipazione di una società a
responsabilità limitata può essere sottoscritto con
firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Trattamento
dei dati personali (articolo 29).
Semplificazione
degli adempimenti a carico di soggetti che non trattano dati
sensibili trattano i soli dati sensibili costituiti: dallo stato di
salute o malattia, senza indicazione della diagnosi o dall'adesione a
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale dei propri
dipendenti e dei propri collaboratori, anche a progetto.
Valore
catastale degli immobili messi all'incanto (articolo 83, comma 24).
Norma
sull'aumento del valore catastale per gli immobili messi all'incanto.
Per
maggiori informazioni Vi preghiamo di mettervi in contatto
tempestivamente con il nostro studio.
Sperando
di aver fatto cosa gradita, con l'occasione si porgono distinti
saluti. Studio Tributario Mantero e
Pucci
(fonte
il sole 24 ore)
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